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PUBBLICARE I CONTRIBUTI PUBBLICI

PUBBLICARE I CONTRIBUTI PUBBLICI

Entro il 30 giugno occorre pubblicare i contributi pubblici

La Legge 124/2017 dal comma 125 al comma 129 stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno sia necessario pubblicare sul proprio sito aziendale l’elenco completo degli aiuti e contributi pubblici di cui si è usufruito nel corso dell’esercizio della propria attività dell’anno precedente. Questo significa che entro il 30 giugno 2021 occorre aggiornare il proprio sito web con l’elenco dei contributi pubblici avuti da gennaio a dicembre 2020.

Contributi pubblici: chi li deve pubblicare?

I soggetti iscritti al Registro delle Imprese devono pubblicare sul proprio sito, entro e non oltre il 30 giugno 2021, l’elenco dettagliato degli aiuti e dei contributi pubblici avuti nel corso del 2020. Nello specifico, i suddetti soggetti chiamati a rispettare questa disposizione sono:

  • società di capitali (SpA, srl, Sapa)
  • società di persone (snc, sas)
  • ditte individuali esercenti attività di impresa, qualunque sia il regime contabile di appartenenza
  • società cooperative, comprese le cooperative sociali

I liberi professionisti non hanno l’obbligo di pubblicazione dell’elenco completo di eventuali contributi pubblici ricevuti.

E in caso di gruppi di imprese?

I gruppi di imprese sono tenuti a pubblicare gli aiuti e i contributi pubblici erogati sia al gruppo complessivo sia alle singole imprese del gruppo.

I soggetti pubblici che erogano aiuti e contributi

Gli aiuti e i contributi pubblici per i quali vige l’obbligo di pubblicazione sul proprio sito entro il 30 giugno, sono erogati dalle seguenti figure:

  • Stato
  • Regioni
  • Province
  • Comuni – Comunità montane e relativi consorzi o associazioni
  • Istituzioni Universitarie
  • Istituti autonomi case popolari
  • Camera di Commercio (artigianato, agricoltura, industria)
  • Enti pubblici non economici
  • Amministrazioni e aziende del Servizio Sanitario Nazionale
  • ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni)
  • Agenzie fiscali
  • Società a controllo pubblico

Le soglie che determinano la pubblicazione

L’obbligo di pubblicazione è valido per importi complessivi pari o superiori ad € 10.000,00.

Se il totale dei sostegni ricevuti è inferiore a ad € 10.000,00 non vige alcun obbligo.

Se si è beneficiato di più contributi, singolarmente inferiori a ad € 10.000,00 ma in totale pari a superiori alla suddetta soglia, occorre procedere con la pubblicazione.

Quali sono gli aiuti pubblici considerati?

L’obbligo di pubblicazione si riferisce a tutte le seguenti forme di aiuto pubblico:

  • sussidi
  • sovvenzioni
  • contributi (anche quelli in conto capitale, conto esercizio o conto interesse)
  • vantaggi (intesi come garanzie pubbliche sui finanziamenti ricevuti, utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato)

Quali dati occorre pubblicare?

Possiamo svolgere noi questo lavoro di pubblicazione. Inviateci una mail su info@mgamultimedia.it con una richiesta di preventivo. Dopo la sottoscrizione della nostra proposta, vi invieremo l’elenco completo dei dati che è necessario pubblicare per ogni contributo pubblico erogato. Nella mail di risposta allegare il file pdf completo di tutte le informazioni richieste ed inserire anche le credenziali di accesso al sito, specificando di quale CMS disponete (WordPress o Joomla) o se è sviluppato in HTML (sito di vecchia generazione per intenderci). Tempo di realizzazione stimato massimo 48-72 ore dalla consegna del file.

Le sanzioni

Dal 1° gennaio 2020, in caso di violazione dell’obbligo di pubblicazione, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie corrispondenti all’1% degli importi ricevuti con un importo mino di € 2.000,00 oltre la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

In caso di mancata pubblicazione e pagamento della sanzione pecuniaria entro 90 giorni dalla contestazione, è prevista una sanzione aggiuntiva corrispondente alla restituzione integrale dei contributi pubblici ricevuti.